CASERTA – Il capogruppo di Fli in consiglio comunale Luigi Cobianchi continua la sua battaglia in difesa degli edifici storici di Caserta che a causa di lavori di ristrutturazione rischiano di esser completamente snaturati. “Con riferimento alla nota del Soprintendente – scrive Cobianchi – ai B.A.P.S.A.E delle Province di Caserta e Benevento, a mezzo della quale la Stessa risponde all’ultimo Atto stragiudiziale presentato dallo scrivente, in merito all’attività edilizia modificatoria in corso in alcuni immobili del centro storico di incontrovertibile “rilevante carattere artistico” (cfr. R.D. n°2537/1925), non si può che esprimere il più vivo stupore.
Segnatamente, per ciò che attiene alla “Locanda della Posta”, le foto scattate da un Tecnico Comunale, all’atto dell’ultimo sopralluogo condotto sul cantiere il 04/01 u.s., a perfezionamento di quello effettuato il 29/12/2011, mostrano chiaramente una pluralità di elementi architettonici e tipologici ragguardevoli, anche per lo stato di conservazione. L’origine settecentesca del manufatto – peraltro, riconosciuta dalla Soprintendenza – lo pone ope legis sotto tutela; La Soprintendenza, inoltre, in più di un’occasione, sembra aver dimenticato, nel recente passato – come ottimamente ebbe ad osservare il prof. arch. Mario DE CUNZO in un pubblico convegno sul MACRICO, ottenendo l’apposizione di un vincolo sull’intera area – Suoi precipui compiti e funzioni. Invero, ad essa non è demandata esclusivamente la tutela dei beni artistici ed architettonici, ma anche – su un piano logico- giuridico perfettamente paritetico – quella dei beni paesaggistici e storici. Che il primo edificio del nuovo impianto urbano voluto dai Borbone per Caserta – con il quale veniva a confrontarsi qualsivoglia visitatore – abbia carattere “storico”, è un fatto ed in claris non fit interpretatio. Di qui l’incontrovertibile necessità di conservare il bene in tutti i suoi elementi sopravvissuti alle ingiurie del tempo e – perché no?! – dell’umano agire, non sempre illuminato. Né può rappresentare un alibi l’eventuale incuria, la misconoscenza, la trascuratezza, mere distrazioni, rispetto alla pluralità di beni degni di tutela caratterizzanti il centro urbano di Caserta e le sue Frazioni, che ha determinato, nell’individuazione degli stessi – si spera in assenza di fini “altri” – imperdonabili lacune, con il conseguente mancato inserimento di questo patrimonio negli appositi cataloghi e, quindi, nei piani di tutela, ovvero in zona RUA. Che anzi, se in passato sono stati commessi errori, è arrivato il momento di porvi rimedio, specie ove – come nel caso di specie – si è ancora in tempo. E mai vi fu momento più provvido ed opportuno, atteso che, nei giorni scorsi, il Comune di Caserta ha trasmesso – come per Legge – alla Soprintendenza il nuovo PDR, per ottenerne il parere vincolante. Quale migliore occasione, allora, per l’Ente di Palazzo Reale – sempre che ve ne sia l’intenzione – per disporre, sottoforma di “osservazioni” l’inserimento nel PDR di tutti i beni “sfuggiti” alle tutele del PTP, tra i quali quelli segnalati dallo scrivente?! Tutta la Cittadinanza potrebbe, e dovrebbe, al riguardo essere mobilitata – come il Sindaco (se ci sei, batti un colpo) va proclamando per altri contesti – aprendo una vera e propria campagna di segnalazioni di immobili ed ambienti degni di tutela: in una Città tanto ricca solo il coinvolgimento popolare può evitare imbarazzanti, ulteriori disattenzioni, in parte dovute a quel “mostro” sacro che è il Palazzo Reale, che, troppe volte, a Caserta cessa di essere risorsa per divenire “problema” ingombrante, in grado di offuscare una pluralità di piccole realtà ed entità certamente meno significative, eppur degne di rispetto, se non di tutela. Se la “Locanda della Posta” non godeva delle tutele derivanti da vincoli paesaggistici, la locale Soprintendenza aveva – ed ha – l’obbligo giuridico -e, comunque, morale – di sottoporre l’immobile alla valutazione della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania, ai fini di un eventuale provvedimento di vincolo diretto – in considerazione del pregio artistico-architettonico, piuttosto che per l’importanza storica – atteso che la Direzione dianzi detta è l’unico Organo dello Stato competente in materia. Venendo alle considerazioni sull’intervento in facciata, fa specie – non poco – che, in luogo di richiedere l’eliminazione di sopraelevazioni – che rappresentano superfetazioni prive di qualunque importanza, sia dal punto di vista filologico che da quello morfologico, e che, per contro, comportano non pochi inconvenienti dal punto di vista strutturale e funzionale – la Soprintendenza dia l’assenso all’edificazione di nuovi volumi, che determinano, incontrovertibilmente, un falso storico, capace di far perdere traccia, nel tempo, delle simmetrie e degli equilibri settecenteschi. L’espressione – quanto meno infelice – usata dal Soprintendente “Desta rammarico il fatto che l’immobile in questione … omissis … riceva particolare attenzione soltanto quando si nota un risveglio nell’interesse economico al suo recupero”, ribadita in un successivo passaggio, in cui si fa riferimento ad “…aspettative economiche…” presta il fianco ad interpretazioni che aprono scenari a dir poco inquietanti: la Soprintendenza, invero, ed ogni Pubblico Amministratore – tra cui, con buona pace di qualcuno, va annoverato anche un modesto Consigliere Comunale, come lo scrivente – non può che avere a tutelare un unico interesse, quello Pubblico, ed ove, in ambito pubblico, dovessero ravvisarsi situazioni di apparente conflitto o contrasto, occorre rifarsi al “Principio Assoluto di Sovranità”, riconosciuto in ogni Ordinamento Giuridico, che qualifica l’interesse dello Stato come “superiorem non recognoscens”. In merito all’invito rivoltogli, da parte del Soprintendente, “… omissis… a segnalare tempestivamente a questo Ufficio gli immobili ritenuti di particolare interesse architettonico o tipologico”, il Gruppo Consiliare di FLI del Capoluogo lo accoglie con grande entusiasmo. Tuttavia, ricorda, al riguardo, di aver già presentato in Soprintendenza un elenco ad hoc, pur passibile di integrazioni. Per gli edifici già segnalati, sin d’ora si chiede al Soprintendente di utilizzare i poteri attribuitiGli dalla Legge, disponendo affinché il Comune di Caserta inserisca questi edifici nel già citato PDR. Un’ultima perplessità sulla delega di fatto, con cui si chiude la nota in esame: delegatus non potest delegare, e la salvaguardia del patrimonio ha, ex lege, un solo Garante: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, articolato nelle Sue Direzioni Regionali e Soprintendenze. Con l’occasione si approfitta anche per esprimere un breve commento – non occorrendo di più – alle affermazioni del Progettista dell’intervento sulla “Locanda della Posta”, pubblicate, in data odierna, da alcuni quotidiani, giusto per precisare che: 1) lo scrivente non ha mai ricevuto alcuna corrispondenza da parte dell’Ingegnere in parola; 2) è difficile sostenere la progettazione depositata risponda ad ogni norma di Legge, atteso che la stessa è viziata, ab apicibus, di irricevibilità, recando la firma di un Ingegnere, e non quella di un Architetto, come, per contro, prescritto dal R.D. n°2537/1925, mai abrogato e costantemente richiamato dall’unanime, continuativa Giurisprudenza del Consiglio di Stato; 3) la situazione dei luoghi alla data della visita ispettiva del 04/01/2012 è documentata da quadri fotografici, depositati in Comune, e debitamente trasmessi alla Soprintendenza ed alla Procura della Repubblica, unico Arbitro in grado di valutare la correttezza e la rispondenza dei grafici presentati agli Enti asseveranti; a ciò si aggiungono gli aerofotogrammi in possesso della Regione Campania e del Ministero della Difesa. Sic stantibus rebus, appare opportuno dosare con cautela le parole, in quanto, laddove fossero rinvenibili offese e/o ingiurie, non si esiterebbe ad avviare procedure di tutela, nelle sedi competenti, in proprio, ma, soprattutto nella qualità; 4) ITALIA NOSTRA Onlus – cui il sottoscritto si è associato – ha invocato l’apposizione di un vincolo diretto, sull’immobile che ci occupa, da parte dell’unico Ente che può esprimersi in materia: la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, chiedendo l’immediata applicazione delle norme di salvaguardia previste dal Testo Unico sui Beni Culturali (D.Lgs. n°42/2004). Detti benefici, ove concessi, renderebbero valutazioni e pareri espressi dalla Soprintendenza Locale, in un quadro diverso ed antecedente, tamquam non essent. Un ultima considerazione. In casi analoghi a quello di specie, ove, oltretutto, è stato sollecitato l’interesse della Procura, il buon senso consiglierebbe ad ogni soggetto attore di sospendere qualsivoglia attività, per evitare che posizioni, oggi immuni, possano assumere interesse giudiziario, e quelle che già dovessero averne, possano aggravarsi”.