Una nuova ordinanza, la numero 43, è stata firmata dal presidente della Regione Campania e contiene ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in relazione agli allenamenti sportivi.

A decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020, salvo eventuali ulteriori provvedimenti di adeguamento o aggiornamento sulla base della evoluzione della situazione epidemiologica, sono consentite, sul territorio regionale, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali – nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive anche non individuali, purché gli allenamenti siano effettuati in forma individuale e alle seguenti condizioni, da garantire a cura e spese della società o federazione di appartenenza: previo espletamento di test diagnostici sugli atleti al fine di accertare la negatività al Coronavirus; disponibilità di spazi delimitati di allenamento ad uso esclusivo di ciascun atleta per tutta la sessione di allenamento, anche ricompresi in aree di più vasta estensione; limitazione dell’uso degli spogliatoi ed altri spazi comuni secondo modalità idonee ad assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e fatta salva l’adozione di adeguate misure igienico-sanitarie, secondo standard proposti dalle società o federazioni e assentiti dall’Unità di crisi regionale, con raccomandazione alle singole società e federazioni di disporre, ove necessario, che gli atleti accedano agli impianti già in tenuta di allenamento e rientrino a fine allenamento presso le proprie abitazioni, evitando l’uso di spogliatoi e docce presso l’impianto; controllo medico con periodicità almeno settimanale sugli atleti.

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