Antonio Conte avrebbe potuto essere accusato di illecito sportivo in relazione alla gara Albinoleffe-Siena: è quanto emerge dalle motivazioni della sentenza della Corte di giustizia federale. La responsabilità di Conte poteva configurare “una fattispecie diversa e più grave di incolpazione” rispetto all’omessa denuncia.

Carobbio né bugiardo né totalmente credibile. “Carobbio non merita l’etichetta di ‘bugiardo incallito’ come anche quella di soggetto di ‘assoluta credibilita”. Le dichiarazioni dello stesso devono, pertanto, essere valutate oggettivamente prescindendo da quello che sembra un vero e proprio preconcetto, nel bene e nel male”. Così la Corte di giustizia federale, nelle motivazioni della sentenza d’appello relativa alla condanna di Antonio Conte nell’ambito del processo sportivo sul calcioscommesse, affronta la questione della credibilità del pentito Filippo Carobbio, grande accusatore dell’allenatore della Juventus.

La difesa non convince la Corte. “La teoria elaborata dalla difesa di Conte – si legge nelle 13 pagine scritte dai giudici – secondo la quale Carobbio sarebbe un soggetto che avrebbe in modo quasi scientifico, e peraltro a freddo, costruito un vero e proprio castello di menzogne al fine di causare un gravissimo pregiudizio alla società del Siena e al signor Conte, non convince affatto”. Innanzitutto la Corte ritiene poco credibile l’episodio su cui la difesa “torna in modo quasi ossessivo”, ovvero la mancata concessione da parte di Conte del permesso richiesto da Carobbio per assistere al parto della moglie. “L’effettiva verificazione dell’episodio relativo al diverbio tra la moglie di Carobbio e la compagna di Conte, che sarebbe avvenuto in occasione della festa di compleanno della figlia del calciatore Brienza, suscita notevoli perplessità – spiegano i giudici – In primo luogo, è poco credibile che la moglie di un calciatore professionista, i cui lauti guadagni sono ben noti, possa lamentarsi di essere stata costretta ad una spesa di 1.500 euro; a ciò si aggiunga, che la predetta spesa sarebbe stata dovuta alla necessità di farsi assistere, da un punto di vista morale, da una ostetrica; orbene, questa Corte non può esimersi dall’evidenziare che appare quantomeno curioso che la signora Carobbio abbia sentito il bisogno di ricorrere ad una ostetrica per avere, in mancanza del marito (soggetto insostituibile), un supporto morale”.

I dubbi della Corte. Ma, “anche a voler ritenere credibile il predetto episodio, si rileva come la mancata concessione del permesso ha, con ogni probabilita’, causato il risentimento della moglie di Carobbio, e non di quest’ultimo”. In seconda analisi, accettando per assurdo l’ipotesi del risentimento, la Corte evidenzia come questo non sarebbe comunque “in grado di giustificare il comportamento di Carobbio, il quale avrebbe inventato di sana pianta l’esistenza di diversi illeciti sportivi, coinvolgendo diversi tesserati del Siena, solo perché non gli era stato concesso un permesso ovvero perché, dopo la promozione in serie A, era stato ceduto ad una squadra di Lega Pro, peraltro dietro pagamento di una consistente buona uscita. Se così fosse, saremmo veramente in presenza di un mitomane; il che questa Corte si sente di escludere con decisione”. Per finire, la Corte si sofferma sull’ipotesi estrema formulata dalla difesa di Conte: Carobbio avrebbe accusato il proprio ex allenatore per alleggerire la propria posizione in sede penale: “Orbene – osservano i giudici – anche questo tentativo non convince. Ed invero, non puo’ non evidenziarsi la contraddizione in cui incorre l’odierno appellante che, da un lato, afferma che la magistratura di Cremona ritiene Carobbio un soggetto che non merita la qualifica di collaboratore perché rende dichiarazioni che sono un mix tra verità e fantasia, ma poi sostiene che Carobbio avrebbe parlato del coinvolgimento di Conte al fine di ottenere una derubricazione delle accuse penali nella più benigna ipotesi della frode sportiva. Delle due l’una: o Carobbio non è credibile per la magistratura di Cremona e allora potrebbe raccontare qualunque cosa senza potere ottenere alcun vantaggio dal punto di vista dell’indagine penale; oppure Carobbio è credibile a prescindere di chi e di che cosa parla”

La Federcalcio ha segnalato il giudice Piero Sandulli alla Commissione di garanzia della giustizia sportiva per l’intervista concessa ieri all’emittente Radio Capital sul procedimento relativo all’allenatore della Juventus Antonio Conte. L’avvocato romano, componente della Corte di giustizia federale, rischia ora un procedimento disciplinare sulla base del combinato disposto dell’art. 28 (comma 2) del Codice di giustizia sportiva e dell’art.2 del Regolamento di disciplina dei componenti degli organi di giustizia sportiva, norme che precludono ai giudici la possibilita’ di esprimere commenti sui processi nei quali sono coinvolti.

 

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