Partirà il 1 novembre e durerà inizialmente due anni la seconda fase, quella di preparazione, per l’euro digitale. Lo rende noto la Bce dopo la decisione del consiglio dei governatori di oggi secondo cui questo periodo “comporterà la messa a punto del manuale di norme per l’euro digitale e la selezione dei fornitori che potrebbero sviluppare la piattaforma e le infrastrutture necessarie. In questa fase, inoltre, saranno condotti test e sperimentazioni per realizzare un euro digitale”. Dopo due anni il consiglio direttivo deciderà se passare alla fase successiva dei preparativi, creando le condizioni per una possibile emissione. “Dobbiamo preparare la nostra moneta per il futuro”, ha dichiarato Christine Lagarde, presidente della Bce. “Concepiamo un euro digitale come una forma digitale di contante che possa essere utilizzata gratuitamente per qualsiasi pagamento digitale e che risponda agli standard più elevati di riservatezza. Un euro digitale affiancherebbe il contante, che sarà sempre disponibile, in modo che nessuno rimanga indietro.” “Alla luce della crescente preferenza dei cittadini per i pagamenti digitali, dovremmo tenerci pronti a emettere un euro digitale insieme al contante”, ha dichiarato Fabio Panetta, Membro del Comitato esecutivo della Bce e presidente della task force ad alto livello per un euro digitale. “Un euro digitale accrescerebbe l’efficienza dei pagamenti europei e contribuirebbe all’autonomia strategica dell’Europa”. Bene la proposta di regolamento Ue sull’euro digitale rispetto alla protezione dei dati e al fatto che sia prevista una modalità offline per ridurre al minimo il trattamento dei dati. E “grande favore” rispetto al fatto che si potrà sempre scegliere se pagare in euro digitale o in contante. Lo affermano il Comitato europeo per la protezione dei dati e il Garante europeo della protezione dei dati in un parere congiunto sulla proposta. Chiedono però di chiarire come verrà elaborata l’identificazione degli utenti dell’euro digitale. E di valutare se il punto di accesso unico all’euro digitale sia necessario e proporzionato, o ci siano misure tecniche per una memorizzazione decentralizzata degli identificatori. Secondo il regolamento proposto Bce e banche centrali nazionali possono istituire un unico punto di accesso per verificare che l’importo di euro digitali detenuti da ciascun utente non superi l’importo massimo consentito (un ‘limite di detenzione’). Rispetto al meccanismo di individuazione e prevenzione delle frodi, il giudizio di Edpb e Gepd è che manchi di prevedibilità. Con un trattamento dei dati personali che nell’ambito del meccanismo da parte della Bce dei prestatori di servizi di pagamento che “non è chiaramente definito”. Si raccomanda quindi ne venga dimostrata la necessità e di considerare misure meno invasive rispetto all’impatto sulla protezione dei dati. Andrà definito anche il ruolo di Bce, delle banche centrali nazionali e dei Prestatori di servizi di pagamento in tale contesto, secondo i principi chiave della protezione dei dati. Viene poi raccomandata “vivamente” l’introduzione di una ‘soglia di privacy’ per le transazioni online, al di sotto della quale non tracciarle.

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