Facendo seguito alle considerazioni del Consigliere Vincenzo Gaudino pubblicate Campania Notizie (clicca qui), posso affermare che la delibera di consiglio comunale, la quale ha approvato il PUC di Orta di Atella non può essere revocata ma si può solo approvare una variante al PUC, in quanto lo stesso è gravato da vizi non di natura urbanistica ma di natura conflittuale. Infatti la sentenza del TAR, ha chiarito che i lotti interessati da conflitto di interesse dovevano essere approvati con stralciati separati e con relativa approvazione in consiglio comunale. Quindi già il TAR dichiara l’illegittimità della delibera non del piano urbanistico comunale, come viene anche precisato da una precedente sentenza che riporto: Nel caso di consiglieri in conflitto di interessi e che si astengono sulla delibera di approvazione del piano urbanistico comunale, è legittima l’approvazione del piano urbanistico «per stralci separati, con l’astensione dei consiglieri che si trovavano in situazione d’incompatibilità in relazione a ciascuna singola porzione, e quindi con un voto finale sull’intero strumento urbanistico, al quale partecipa[no] tutti i consiglieri comunali presenti: una modalità procedurale che, come è noto, questa Sezione ha più volte ritenuto legittima al fine di scongiurare il rischio di impossibilità de facto di pervenire ad approvazione degli strumenti urbanistici, specie nei Comuni di dimensioni medie o piccole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, nr. 3663; id., 22 giugno 2004, nr. 4429)» (cfr. Cons. St., IV, sent. 17 aprile 2015 n. 2094). Nel caso in cui, invece, tutti i componenti del Consiglio Comunale dichiarino di astenersi per la sussistenza di un conflitto di interessi rispetto al contenuto dell’atto sottoposto all’approvazione consiliare, l’unica soluzione è quella della nomina di un commissario ad acta da parte della Regione. Secondo la recente giurisprudenza, inoltre, la decisione di astenersi dal voto per l’incompatibilità derivante dal conflitto di interessi è sostanzialmente insindacabile, non sussistendo un obbligo giuridico inderogabile del consigliere comunale di partecipare alla votazione sugli atti del Consiglio (cfr., in tal senso, TAR Sardegna, sez. II, sent. 26 agosto 2017 n. 593).

Massimo Russo

(Coordinatore Forza Italia Orta di Atella)

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui