Viaggi aerei annullati per presunta emergenza covid: famiglia caprese, bloccata per due mesi in Kenya, avvia contenzioso contro la Kenya Airwaus e viene risarcita. Contestato inadempimento al contratto e mancata assistenza. A disporlo è stato il giudice di pace di Capri Raffaele Griffo, il quale, con la sentenza nr. 15/2022, ha accertato e riconosciuto la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della società Kenya Airways per aver contravvenuto agli obblighi nascenti dal contratto di trasporto aereo e quelli derivanti dal regolamento Ue 261/2004 e dalla convenzione di Montreal del 1999, in occasione dell’ arbitraria, e non giustificata, cancellazione del volo di ritorno ed ha condannato la compagnia al risarcimento del danno in euro 5.000,00 in favore del nucleo familiare isolano, difeso dall’ avvocato Teodorico Boniello, responsabile della sede locale dell’ unione nazionale consumatori. La famiglia si era rivolta all’associazione dei consumatori, in via extragiudiziale, per ottenere quanto meno il rimborso dei titoli di viaggio cancellati e non usufruiti. La Kenya Airways ha negato ogni responsabilità e non ha voluto, in alcun modo, nonostante i numerosi reclami, anche di richiesta assistenza, riconoscere alcun rimborso, di qui la famiglia si era vista costretta a rivolgersi al magistrato per il riconoscimento delle spettanze, nonché per il risarcimento del danno subito. Nello specifico la famiglia caprese, composta dai genitori e da due minori, di cinque anni e diciannove mesi, si era recata in Kenya, con un volo a/r da Roma per Mombasa, per un viaggio di relax e piacere nel febbraio del 2020, ancor prima che scoppiasse l’ emergenza epidemiologica da coronavirus. Dopo alcune settimane, iniziavano ad essere predisposte, dal governo italiano, alcune misure interdittive alla mobilità sul territorio e la compagnia aerea africana ha iniziato, senza alcuna comunicazione preventiva, a cancellare di giorno in giorno voli verso il territorio italiano, in maniera indiscriminata e senza alcun provvedimento che lo giustificasse.
Tale situazione non veniva in alcun modo comunicata ai passeggeri, ignari di essere di fatto impediti al rientro a casa. Successivamente, invece, le restrizioni alla mobilità verso l’ Italia venivano ordinate anche dal governo kenyote, ma non verso altri paesi d’Europa, dove i collegamenti aerei erano regolari. In tale frangente la compagnia di bandiera del Kenya si era disinteressata totalmente della sorte dei passeggeri, titolari di regolare contratto di trasporto, così come accertato dal magistrato. Il giudice di pace ha riconosciuto, quindi, il risarcimento, in quanto, se la compagnia avesse comunicato preventivamente le cancellazioni che arbitrariamente stava effettuando, con ogni probabilità i consumatori si sarebbero potuti imbarcare anzitempo. La stessa, nel caso, era obbligata a riproiettare i passeggeri anche su altre tratte da essa non operate, al fine di raggiungere il luogo di destinazione e non di essere materialmente bloccati a distanza di migliaia e migliaia di chilometri da casa. E dunque i viaggiatori ben potevano rimpatriare, mentre al contrario sono stati sottoposti ad una vera e propria odissea, durata due mesi in un resort abbandonato con disagi e problemi messi in risalto anche mediaticamente: le conseguenze lamentate integrano, inoltre, il danno non patrimoniale perché non rientrano, scrive il giudice, «nelle normali traversie quotidiane nelle quali un individuo si imbatte nel corso della propria vita sociale». «Abbiamo assistito e difeso in questi anni di grandissima difficoltà, – commenta l’ avvocato Teodorico Boniello delegato per l’ isola di Capri dell’ unione nazionale consumatori – i tanti viaggiatori capresi, che per un modo o per un altro, si sono visti denegare diritti sanciti dalla legislazione comunitaria ed internazionale, nonché dal codice civile e della navigazione. Quest’ ultima sentenza si aggiunga ad altre recenti pronunce del giudice di pace di Capri, sia per rimborsi in denaro dei titoli di viaggio, non corrisposti dalle compagnie aeree o solo sotto forma di voucher, sia per ritardi, cancellazioni, negati imbarchi per overbooking, perdita di coincidenza e smarrimento del bagaglio».