MOIANO – La Seconda Sezione penale della Cassazione, con decisione 15575/2013 depositata da qualche giorno, ha reso note le motivazioni dell’annullamento della sentenza 2199/2011 della Corte di Appello di Napoli dichiarativa di intervenuta prescrizione relativamente dei reati contestati a 22 imputati (abuso d’ufficio più altro per Sindaco, tecnici comunali, componenti delle commissioni e privati destinatari dei benefici), per indebita erogazione nel 2001 di contributi post-sisma del Comune di Moiano per la quale erano stati tutti condannati, con pena sospesa, anche al pagamento dei danni alle parti civili, dal Tribunale di Benevento con sentenza 409/2007.

Avverso la Decisione della Corte di Appello solo il Buonanno ed il Morzillo (entrambi difesi dall’avv. Luigi Supino), proposero ricorso in Cassazione lamentando, tra l’altro, la violazione, da parte della predetta Corte, dell’obbligo di una diffusa motivazione imposta dalla presenza nel procedimento di parti civili e la mancanza di risposte rispetto ai rilievi sollevati dai ricorrenti, sia in primo grado che in appello, circa la loro funzione rispettivamente di Sindaco e segretario di commissione, priva, quindi, di potere decisionale in ordine alla contestata erogazione dei contributi. La Cassazione, aderendo alle deduzioni difensive prospettate dalla difesa, nel censurare fortemente l’operato dei giudici d’appello partenopei e rilevando, in particolare, come in sentenza non fosse minimamente rinvenibile una motivazione diffusa né risposta ai rilievi mossi dagli imputati circa la loro completa estraneità ai fatti per non avere avuto alcun compito di natura gestionale nelle vicende amministrative contestate, ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla stessa Corte di Appello in diversa composizione per un nuovo giudizio di secondo grado.

 

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