Il primo errore è la Legge richiamata (l’Art. 58 del Decreto Legge 112/2008) in Delibera dove è anche specificato che: “Il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione proprio ai sensi dell’Art. 58 del D.L. 112/2008 e che tale elenco deve essere approvato dal Consiglio Comunale”.
L’articolo 58 del D.L. 112/2008, venne immediatamente impugnato dalla Regione Piemonte che rilevava lesione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e la Corte Costituzionale – con sentenza nr. 340/2009 – accolse il ricorso, dichiarando incostituzionale il comma 2 dell’articolo 58. La Norma, quindi, da quel momento non esiste più. Decreto “Salva Italia” (D.L. 201/2011), due anni dopo, riproponeva la Norma adeguandola ai rilievi della sentenza della Corte Costituzionale. La Legge di riferimento per i Piani di alienazione degli Enti Locali è quindi il D.L. 201/2011, Art. 27 comma 7 e non quella citata in Delibera.
Il secondo errore è la completa assenza in Delibera dell’oggetto stesso dell’Atto, cioè dell’elenco che si voleva approvare. Eppure nella stessa è riporta la canonica frase: “tale elenco è parte integrante e sostanziale della Delibera”. Non è difficile capire che se non esiste l’elenco non esiste la Delibera. L’unico allegato della Delibera è un elaborato di 8 pagine rubricato “patrimonio”, senza nessuna intestazione né del Comune né dell’Ufficio che lo ha prodotto. In queste 8 paginette, definite audacemente “Piano”, non sono riportate né tutte le proprietà indisponibile del Comune, né tutti i progetti con i quali si intende valorizzarle, che pur sono previsti nel Piano Triennale delle OO.PP. e né tantomeno l’elenco delle proprietà da alienare.E’ inutile ricordare, dopo la dichiarazione del Sindaco rispetto ai PEG, che l’art. 42 del TUEL in materia di Patrimonio è sempre competente il Consiglio.
Ma come si suol dire, si comincia male e si finisce peggio. Improvvisamente alla pag. 2 di questo elaborato spunta, non una soluzione (come ci si attenderebbe da un Piano) ma un’ipotesi: “Iniziare un percorso teso all’acquisizione del noto e prestigioso complesso del Carmine vendendo dei beni facenti parte delle alienazioni. Ma vendendo cosa, però, non è dato sapere.
Si ignora, in questo documento anche che il Comune di Aversa ebbe assicurazioni che il complesso del Carmine sarà inserito nell’elenco dei beni Demaniali che lo Stato vuole trasferire ai Comuni a titolo gratuito”.