Piazze chiuse dopo le 21, non si parla più dei sindaci. De Magistris: “Conte faccia il generale in prima linea”

Dpcm cambiato nella notte, niente più riferimenti ai sindaci. In precedenza la dura reazione del sindaco di Napoli De Magistris. “Il Presidente del Consiglio ha annunciato che i Sindaci potranno adottare coprifuoco parziali, di vie e piazze, dalle 21. Conoscendo la sensibilità istituzionale del Presidente Conte e la coesione che deve caratterizzare questo difficilissimo periodo che vive la nostra Repubblica, non posso credere che si sia deliberatamente e dall’alto, senza consultare sul punto i sindaci d’Italia, scelto di scaricare su di noi una decisione non praticabile. L’effetto delle parole pronunciate dal Presidente del Consiglio davanti a milioni di italiane e italiani – proseguiva De Magistris – sarà quello di lasciare ancora una volta i sindaci con il cerino in mano. Provo amarezza, sconforto e delusione per uno Stato che non ha la sensibilità, la volontà e la lungimiranza di mettere al centro i suoi cittadini e chi li rappresenta, a mani nude, sul territorio, con poche risorse umane e spesso senza un euro. Dopo 9 mesi dallo scoppio della pandemia è un segno di debolezza e mancanza di lucidità dello Stato non riuscire a garantire il controllo del territorio e scaricarlo sui sindaci che spesso non hanno né personale, nè soldi, per pagare straordinari.

Presidente Conte – chiede de Magistris – corregga il tiro, faccia il generale che sta vicino ai soldati che combattono sulla prima linea con pochi viveri e poche armi e che cercano, ogni giorno, di arginare epidemia sociale, economica e lavorativa e contenere l’avanzata del contagio criminale “. E nella versione poi effettivamente presentata del Dpcm scompare il riferimento ai sindaci, anche se nell’annunciarlo il premier aveva fatto citato esplicitamente i sindaci. Nella versione in vigore il riferimento ai primi cittadini non c’è o non c’è più: “Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento – si legge nel testo in vigore – può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private”.

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