LE SENTENZE Trentola Ducenta, il Puc approvato da Apicella e company è illegittimo e nullo: tutto da rifare

Per Michele Apicella, in preda a un comprensibile raptus elettorale, è “un atto concreto, atteso da anni, che segna una svolta decisiva per il futuro di Trentola Ducenta”. Per la Prefettura di Caserta è un atto inopportuno, una forzatura. Per i giudici amministrativi “è un atto illegittimo suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale”. Non per nulla un punto di arrivo, come invece si vuole propagandisticamente far credere, il Puc approvato oggi con i voti della maggioranza, mentre gli esponenti dell’opposizione hanno votato “no”, eccetto un esponente della minoranza che si è astenuto.

Michele Apicella

Il varo dello strumento urbanistico a 6 giorni dal voto del 24 e 25 maggio è un vero e proprio colpo di mano che fa salire la città sulla ribalta nazionale. Per colpa di Apicella e company su Trentola Ducenta si accenderanno i riflettori in tutte le sedi, molto probabilmente a partire dall’autorità giudiziaria. Nella storia amministrativa dei comuni italiani sono rarissimi i casi in cui gli amministratori uscenti, peraltro che si sono ricandidati, hanno dato il via libera al Puc in piena campagna elettorale. Una situazione del genere si è verificata in pochissimi enti locali. Una rarità assoluta.

Un’aula di giustizia

I FARI DELLA MAGISTRATURA
In spregio al Testo unico degli enti locali il sindaco in carica Apicella, in corsa per la riconferma, ha scritto sulla sua pagina Fb che la sua squadra avrebbe agito con “serietà, visione e responsabilità”. In realtà, Tuel alla mano, oggi in assise si è consumato un gravissimo strappo alla normativa, si è approvato un Puc “fuorilegge”. Un atto di forza che non ha nulla a che fare con la “serietà, visione e responsabilità”, blaterata via social dal sindaco uscente. Un blitz politico-amministrativo che produrrà inevitabilmente danni ai cittadini e aprirà un filone giudiziario che porterà sicuramente all’annullamento della delibera consiliare. Risultato? La magistratura ordinaria passerà al setaccio il Puc particella per particella per accertare eventuali “regali” agli imprenditori del mattone e il Tar sancirà la nullità del provvedimento. Un disastro, perché per approvare uno strumento urbanistico in regola bisognerà ricominciare da capo, a discapito della collettività.

LA SENTENZA DEL TAR DEL VENETO
C’è infatti una giurisprudenza consolidata e univoca. L’approvazione del Puc in campagna elettorale è illegittima, in quanto si pone in violazione diretta dell’art. 38, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, più noto come Testo unico degli enti locali. Il Tuel dispone che “i consigli durano in carica sino all’elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”. A 6 giorni dal voto tale limitazione è ancora di più operante. La giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire in modo costante e univoco che “l’approvazione del Puc non costituisce atto urgente e improrogabile ai sensi della disposizione richiamata”. Con la sentenza n. 1118 del 2012, il Tar del Veneto ha annullato la delibera di approvazione di un piano urbanistico adottata dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi, affermando che la ratio dell’art. 38, comma 5, è duplice: “da un lato, limitare l’attività di organi prossimi alla cessazione che possono essere influenzati dall’imminenza delle elezioni; dall’altro, riservare alla nuova assemblea, quale attuale espressione della volontà popolare, le scelte sui futuri assetti dell’ente”.

LA SENTENZA DEL TAR DELLA LIGURIA
Con la sentenza n. 998 del 2021 i giudici amministrativi della Liguria hanno annullato l’approvazione di un Puc deliberata il 21 maggio 2019, a ridosso delle elezioni comunali del 26 maggio 2019, da un commissario ad acta nominato in sostituzione del consiglio comunale inadempiente. Il Tar ligure ha affermato che anche il “commissario ad acta, operando in sostituzione dell’organo consiliare, è soggetto ai medesimi limiti previsti dall’art. 38, comma 5, e che l’approvazione finale del Puc non rientra tra gli atti per i quali è previsto un termine perentorio e decadenziale, superato il quale viene meno il potere di emetterli”. Inoltre il collegio giudicante ha altresì escluso che l’approvazione del Puc possa considerarsi “un atto endoprocedimentale, stante la natura di «atto complesso ineguale» che caratterizza i provvedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici”.

La sede del Consiglio di Stato

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Con la sentenza n. 10487 del 2023 il Consiglio di Stato ha confermato tale principio, precisando che “la limitazione di cui all’art. 38, comma 5, attiene al consiglio comunale e non si estende agli atti di competenza della Giunta. Trattandosi dunque dell’approvazione del Puc, che rientra nella competenza consiliare, il divieto opera in tutta la sua pienezza”. Anche il Tar della Lombardia, con la sentenza n. 836 del 2013, ha ribadito come “la pienezza dei poteri del consiglio comunale permanga soltanto fino alla pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, momento a partire dal quale scatta la limitazione agli atti urgenti e improrogabili”.

LA RATIO DELLA LEGGE È INCONTROVERTIBILE
La motivazione sottesa alle sentenze sopra richiamate è chiarissima e calza a pieno al caso di Trentola Ducenta. Un consiglio comunale che a ridosso del voto approvi il Puc, ossia lo strumento urbanistico fondamentale che plasma l’assetto del territorio per i decenni a venire, compie un atto che incide profondamente sugli interessi della collettività e che, proprio per la sua rilevanza, deve essere rimesso alla nuova assemblea, liberamente eletta e legittimata democraticamente. Consentire a un organo in scadenza, come nel caso del consiglio comunale di Trentola Ducenta, di assumere decisioni pianificatorie di tale portata configurerebbe “un’indebita interferenza con la libertà di voto e con il rinnovo della rappresentanza democratica ed inoltre espone l’atto a un vizio di legittimità radicale”.

Il municipio di Trentola Ducenta

DELIBERA NULLA, TUTTO DA RIFARE
Sul piano giuridico è pacifico che il varo del Puc da parte del consiglio comunale a pochi giorni dal voto sia palesemente illegittima per la violazione del comma 5 dell’art. 38 del Tuel, non essendo l’approvazione qualificabile come atto urgente e improrogabile. La delibera quindi è suscettibile di annullamento in sede giurisdizionale, con integrale decadenza del provvedimento e la conseguente necessità di riavviare il procedimento nel rispetto della legge durante la nuova consiliatura. Altro “serietà, visione e responsabilità” di cui parla Apicella. Si tratta di un raid politico-amministrativo che in pratica provocherà gravi disagi ai cittadini. Perché ricorrere a un colpo di mano all’ultimo minuto? Chiunque, anche i meno maliziosi, sostengono che il sindaco e la maggioranza uscente abbiano assunto “impegni inderogabili” con chi considera il Puc un’occasione imperdibile per fare soldi a palate.

Mario De Michele

 

 

 

 

 

 

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