Entra in vigore oggi, 21 agosto, la cosiddetta legge svuota-carceri, ovvero il provvedimento voluto dal governo e licenziato in via definitiva dal Parlamento a fine luglio sulla detenzione domiciliare per i detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. L’urgenza è reale: il sovraffollamento misurato due giorni fa, 19 agosto, è del 141,3%, quasi sette punti percentuali in più di un anno fa. La norma è una legge dunque “giusta” anche secondo le opposizioni che sono rimaste però critiche (e dunque astenute) sull’applicazione e le sue modalità, i nodi ancora da sciogliere.
I tempi: fino a 120 giorni per insediare per la Commissione
Ci sono i tempi anzitutto. La legge entra sì in vigore oggi, ma mancano ancora le linee guida. Nessuno uscirà dal carcere d’estate, mentre le celle bollono. Ci vorranno settimane, mesi anche. Come prevede il testo stesso, ora si dovrà insediare, presso la presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze, una Commissione centrale che si avvale, tra le altre, «di professionalità del sistema dei servizi sia pubblici che accreditati». Per scegliere i componenti, che lavoreranno senza ulteriori compensi, il limite fissato dalla norma è di 120 giorni, quattro mesi.
La Commissione dovrà poi elaborare le linee guida per rendere uniforme in tutta Italia l’applicazione della norma e stabilire soprattutto come andrà accertata «l’effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e l’idoneità del programma terapeutico al recupero del condannato», ossia le condizioni indispensabili per l’uscita di cella e l’adesione a una misura alternativa.
Ancora: i detenuti condannati a pene non superiori a 8 anni (salvo eccezioni di legge) potranno da oggi presentare domanda per essere trasferiti e aderire dunque «a un programma terapeutico socio-riabilitativo residenziale o semiresidenziale in una struttura privata accreditata o in una struttura pubblica specializzata nella cura e nella riabilitazione dalle tossicodipendenze o alcoldipendenze». Ma i tribunali che dovranno accogliere o respingere le istanze potranno muoversi solo una volta che le linee guida saranno definite. Ci vorrà tempo. Anche se le aspettative tra le sbarre sono alte.
Le risorse: nel 2026 copertura per 500 persone su 10mila
Si stima che nelle carceri italiane quasi un detenuto su tre sia tossicodipendente: parliamo di circa 20mila carcerati sui 63.940 reclusi contati nell’ultimo report, dell’aprile 2026, dal Garante nazionale delle persone private della loro libertà personale). Ma, facendo una tara, secondo il ministro della Giustizia Carlo Nordio sarebbero 10mila le persone che, in prospettiva pluriennale, potrebbero usufruire della nuova legge. E qui si arriva al tema delle risorse. La copertura finanziaria di 19.436.250 di euro per il 2026 può arrivare a coprire l’uscita dal carcere di 500 persone al massimo. «L’auspicio – fanno però sapere dal ministero – è che la misura possa estendersi ulteriormente per gli anni successivi. In tal caso la copertura aumenterà in parallelo».
La circolare del ministero: “Ricognizione della platea dei beneficiari”
Intanto una circolare inviata il 6 agosto dal Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, ai direttori degli istituti penitenziari e ai responsabili dei Serd, i Servizi per le dipendenze, chiede loro di procedere a una «ricognizione dei detenuti che presentino, in via preliminare, i requisiti previsti dalla nuova disposizione normativa». Quanto alle procedure operative, si legge che «per i soggetti individuati sarà richiesto I’intervento del competente Serd ai fini dell’accertamento dell’effettiva e attuale condizione di tossicodipendenza o alcoldipendenza e della relativa correlazione con il percorso criminale e detentivo della persona interessata».
I dubbi da chiarire: dalla volontarietà della cura ai posti in comunità
La comunicazione ha creato però qualche malumore. Anzitutto c’è un tema di privacy. I SerD sono strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale italiano e come tali contravverrebbero alla normativa, in assenza di ulteriori regolamentazioni, diffondendo i dati sensibili e clinici ad altre strutture. Informazioni che dovrebbero confluire anche in un «fascicolo istruttorio» ma che invece, attualmente, sono in esclusivo possesso del detenuto o del suo avvocato che a loro volta li trasmettono solo al magistrato.
Un’altra criticità sollevata riguarda la volontarietà della cura: nella nuova legge, è l’istituto penitenziario che chiede al Servizio per le dipendenze di intervenire avuta notizia di un detenuto tossicodipendente e non il detenuto a rivolgersi al Serd. Infine, sui Servizi, già sotto organico, con una carenza in particolare di personale medico, ricadrà buona parte del lavoro aggiuntivo.





