Arriva il chiarimento della Regione Campania in relazione all’ordinanza numero 7, con la quale oltre a chiudere piazze, giardini pubblici, e lungomari, venivano sospese anche le fiere settimanali ed i mercati,. La novità è che la sospensione dei mercati e delle fiere settimanali entra in vigore dal 13 e non dal 12 come erroneamente riportate.
Questo il contenuto della nuova ordinanza:
– I mercati sull’intero territorio regionale sono chiusi, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.45 del DPCM 2 marzo 2021, salvo che per le attività espressamente consentite dall’ indicato art.45 (attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici); Giunta Regionale della Campania Il Presidente
– che le attività in presenza delle ludoteche sono sospese, sull’intero territorio regionale, con decorrenza dall’8 marzo 2021, per effetto delle disposizioni di cui all’art.43 del DPCM 2 marzo 2021; ORDINA a modifica del punto 1.2. dell’ordinanza regionale n.7 del 10 marzo 2021:
– che, a far data dalle ore 15,00 del 13 marzo 2021, è sospeso lo svolgimento di fiere e mercati per la vendita al dettaglio, ivi compresi quelli rionali e settimanali, anche con riferimento alle attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Queste ultime attività restano consentite nei negozi siti in prossimità o all’interno di aree mercatali, se provvisti di servizi igienici autonomi;
-Conferma per la durata prevista dall’Ordinanza regionale n.7/2021 (11 marzo 2021- 21 marzo 2021) la chiusura al pubblico – salvo che nella fascia oraria 7,30/8,30 – dei parchi urbani, ville comunali, giardini pubblici, lungomari e piazze, con la precisazione che sono consentiti esclusivamente l’accesso e il transito motivati da comprovate esigenze di lavoro o di necessità, ivi comprese quelle collegate all’accesso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private, nonché al relativo deflusso. Per quanto non modificato dal presente provvedimento, restano confermate, altresì, le ulteriori disposizioni di cui all’Ordinanza n.7/2021. Il presente atto è comunicato, ai sensi dell’art.1, comma 16, decreto-legge n.33/2020, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n.74, al Ministro della Salute ed è notificata all’Unità di Crisi regionale, alle Prefetture, alle AA.SS.LL., all’ANCI Campania ed è pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, nonché sul BURC.“
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