di Mario De Michele
Aveva perfettamente ragione Malcolm X quando ripeteva fino allo sfinimento che “il potere non indietreggia mai”. Per oltre 4 anni Lucio Santarpia è rimasto ancorato alla poltrona di sindaco di Frignano nonostante una gigantesca incompatibilità: suo fratello Gaetano è il legale rappresentante della GE.TE.T S.p.A., società che si occupa del servizio di tesoreria del comune. Che ci fosse una situazione anomala sul piano politico e irregolare in ambito amministrativo balzava agli occhi anche di uno studentello imberbe iscritto al primo anno di Giurisprudenza. Eppure, Santarpia si è aggrappato alla sedia. Non si è dimesso né, aspetto ancora più grave, ha mai pensato di gettare la spugna, inserendosi a pieno titolo nel filone andreottiano secondo cui “il potere logora chi non ce l’ha”. Detto da uno che è stato per 7 volte presidente del consiglio e per 21 volte ministro c’è da credergli. Nel caso di Santarpia va applicata una formula giuridica in voga nei travagliati anni di passaggio tra la Prima e la Seconda Repubblica: “Non poteva non sapere”. Un sindaco non può non sapere il dettato dell’articolo 61, comma 1 bis, del Testo unico degli enti locali: “Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore”.
DA CARTA COSTITUZIONALE A CARTA STRACCIA
Un sindaco non può non sapere che l’articolo 97 della Costituzione sancisce l’imparzialità della pubblica amministrazione, inclusi i comuni ovviamente. Anche il citato studentello di Giurisprudenza sa bene che si tratta di un principio cardine del diritto amministrativo italiano. La Magna Carta impone che le pubbliche amministrazioni devono agire in modo neutro ed equidistante, perseguendo esclusivamente l’interesse pubblico senza favoritismi o discriminazioni. L’art. 97 della Costituzione stabilisce i principi cardine del diritto pubblico. Da un lato l’imparzialità oggettiva: l’attività amministrativa deve valutare in modo equilibrato tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti in un procedimento. Dall’altro l’imparzialità soggettiva: l’organizzazione degli uffici deve garantire che i pubblici dipendenti e i decisori siano liberi da condizionamenti politici o personali”.

INCOMPATIBILITÀ OLIGARCHICO-FAMILIARE
Anche con tutta la buona volontà del mondo e pur volendo passare per creduloni e fessacchiotti ma vi pare possibile che in un comune medio-piccolo non ci siano “condizionamenti politici o personali” in una situazione in cui il sindaco e chi si occupa della tesoreria sono fratelli? Una commistione tipica dei regimi oligarchici. Un intreccio illegittimo da far gridare mille volte allo scandalo. Una cosa talmente indecente che “non si poteva non sapere”. Ma invece di passare la mano, al cospetto di un’incompatibilità mastodontica, Santarpia si è tenuto stretta la fascia tricolore per altri 4 anni e 2 mesi, come se nulla fosse, come se il Tuel fosse carta straccia e come se la Costituzione fosse un fastidioso orpello. Solo grazie alla lunga battaglia dei consiglieri di opposizione Enzo Mastroianni, Giovanna Alidorante, Aldo Simonelli e Enzo Natale (deceduto un anno fa) è stata ripristinata la legalità e sancita anche in Appello l’incompatibilità e quindi la decadenza di Santarpia. Il processo inizia nel marzo 2022 davanti al Tribunale Napoli Nord. Si dilunga per una quasi infinita serie di reiterati e strani errori di notifica. Lo scorso 5 maggio la quinta sezione civile della Corte d’Appello di Napoli ribadisce l’esito del primo grado e sentenzia che il sindaco è incompatibile.

Per carità, fino al terzo grado Santarpia non è colpevole in base al principio costituzionale, anch’esso comunemente calpestato, della presunzione di innocenza. Ma, carte alla mano, ovvero sentenze di primo e secondo grado alla mano, appare miracolistico sperare in un sovvertimento del risultato in Cassazione. Il Tribunale Napoli Nord e la Corte di Appello di Napoli hanno motivato le loro decisioni andando nel merito e sulla base di una chiara, univoca e consolidata giurisprudenza. Ma Santarpia potrebbe ricorrere in Cassazione per un altro motivo, formale più che sostanziale: chiedere la sospensiva della sentenza di secondo grado. Anche questo percorso appare impervio. In assenza del “fumus boni iuris”, cioè della probabilità che la propria pretesa sia fondata, e del “periculum in mora”, ovvero dell’ipotetico danno grave e irreparabile di un diritto leso, è molto improbabile che i giudici della Suprema Corte possano accogliere un’eventuale istanza di sospensiva.

IL POTERE DI FARE TUTTO CIÒ CHE SI VUOLE
Nel frattempo sabato scorso il “decaduto” Santarpia con la faccia più tosta dei bronzi di Riace ha partecipato con tanto di fascia tricolore, ergo in qualità di sindaco, ai festeggiamenti in onore della Madonna dell’Arco. Nella foto grande in basso si apprezza il non più sindaco che, assieme ad Anacleto Colombiano, sindaco regolarmente in carica di San Marcellino, reggono il quadro della madonna nella giornata di gemellaggio tra le parrocchie dei due comuni. È avvenuto sabato scorso. Il giorno prima è stata depositata la sentenza sull’incompatibilità. La presenza illegittima di Santarpia è la dimostrazione plastica della sua scorrettezza politico-istituzionale, del poco rispetto per la comunità religiosa e del totale menefreghismo verso la magistratura. Un pessimo tris. All’iniziativa avrebbe dovuto partecipare Giuseppe Sequino, vicesindaco di Frignano che traghetterà la città alle comunali della primavera 2027, considerato dai maggiori linguisti italiani un apprezzatissimo cultore dell’idioma italico. L’attaccamento di Santarpia alla poltrona ci riporta alla mente una considerazione sempre attuale di un antico tragediografo greco: “Non si possono conoscere veramente la natura e il carattere di un uomo fino a che non lo si vede amministrare il potere”.
SANTARPIA ANCORA CON LA FASCIA DA SINDACO






