NAPOLI – Più semplice chiudere le liti fiscali minori, di valore fino a 20mila euro, a partire dal prossimo 1° aprile. Per gli atti notificati da questa data in poi, infatti, entra in vigore l’istituto della mediazione tributaria che apre una finestra di dialogo prima del contenzioso vero e proprio e, in caso di accordo, prevede anche una riduzione al 40% delle sanzioni.

I numeri del contenzioso in Campania – Nel 2011 il numero dei ricorsi è diminuito dell’11% rispetto al 2010, passando da 29.982 a 26.740, il numero delle vittorie rimane invariato attestandosi intorno al 60%, mentre l’indice di vittorie per valore aumenta del 10.5%, attestandosi al 70,5% (rispetto al 60% dell’anno precedente). Modalità e tempistica: primo passo la mediazione – La nuova disciplina della mediazione prevede, quindi, che il ricorso davanti alle Commissioni tributarie sia obbligatoriamente preceduto dalla proposizione, da parte del contribuente, di un reclamo circostanziato all’Agenzia delle Entrate. L’istanza, che può contenere oltre all’eventuale proposta di mediazione anche una richiesta di sospensione dell’atto impugnato, deve essere presentata entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso d’accertamento o altro atto impugnabile alla Direzione Provinciale o Regionale che lo ha emesso. Nei 90 giorni successivi, l’Ufficio prenderà in esame, attraverso strutture diverse da quelle che hanno definito e redatto l’accertamento, l’istanza e deciderà se accoglierla, nella sua totalità o anche parzialmente, oppure formulare d’ufficio una proposta di mediazione. Se entro i 90 giorni non si raggiunge un’intesa o in precedenza interviene il diniego dell’Ufficio, il contribuente ha 30 giorni di tempo per depositare il ricorso in Commissione tributaria, aprendo così la via al contenzioso. L’accordo di mediazione riduce le sanzioni al 40% – Nel caso in cui la mediazione si concluda positivamente, viene sottoscritto un accordo in base al quale le sanzioni vengono ridotte al 40%. Ciò sia nell’ipotesi di una rideterminazione della pretesa, sia nel caso in cui venga confermato integralmente il tributo contestato. Il pagamento dell’intero importo dovuto o della prima rata, in caso di rateizzazione (che può arrivare fino a un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo), va effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione. Per avere tutte le informazioni sul nuovo istituto, ci si può collegare al sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, e cliccare all’interno della sezione “Documentazione – Contenzioso e strumenti deflativi – Mediazione”. “La mediazione tributaria – afferma il Direttore Regionale dell’Agenzia Enrico Sangermano – a differenza degli altri istituti deflattivi del contenzioso, come spiega la circolare n. 9/E diffusa il 19 marzo, ha carattere generale e obbligatorio. Generale, in quanto opera in relazione a tutti gli atti impugnabili emessi dall’Agenzia delle Entrate, compreso il rifiuto tacito alla restituzione di tributi; obbligatorio, in quanto il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preventivamente l’istanza di mediazione, pena l’inammissibilità del ricorso stesso, mentre l’Ufficio è tenuto a esaminare l’istanza e a esprimersi al riguardo. Il nuovo strumento della Mediazione – prosegue Sangermano – alleggerirà sensibilmente il carico delle Commissioni tributarie per quanto riguarda le liti fino a 20mila euro. Parliamo, per la Campania, di 18.543 contenziosi potenzialmente “mediabili”, il 70% su un totale di 26.740 ricorsi presentati nel 2011 presso le Commissioni tributarie provinciali. Puntiamo molto sulla Mediazione proprio per consentire agli organi di giudizio tributario di dedicare maggior tempo, risorse e mezzi ai processi di maggiore valore. Al contribuente – conclude – vengono garantiti tempi brevi rispetto ai normali standard di attesa per un ricorso e, aspetto nient’affatto trascurabile, la possibilità della riduzione delle sanzioni del 40% in caso di conclusione positiva del procedimento di mediazione.”

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui