Verso il primo via libera al Senato per la riforma della Costituzione. La commissione Affari costituzionali potrebbe varare già questa notte il testo della maggioranza in dieci articoli, per modificare la Carta. Ecco una sintesi del testo della commissione, articolo per articolo. In discussione ancora stanotte la parte riguardante la sfiducia costruttiva, che non dovrebbe essere modificata, ma che il Pdl punta a emendare in Aula quando presenterà la sua proposta semipresidenziale. – ART.56: i deputati sono ridotti da 630 a 508 dei quali otto sono eletti all’estero. O

ra gli eletti all’ estero sono 12. L’età per essere eletti alla Camera scende da 25 a 21 anni. – ART.57: i senatori elettivi sono ridotti da 315 a 254, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. – ART.58: sono eleggibili al Senato gli elettori che abbiano 35 anni. Ora bisogna aver compiuto 40 anni. – ART. 64: arriva lo ‘Statuto dell’opposizioné. I regolamenti parlamentari “garantiscono i poteri di Governo e maggioranza nonché i diritti di opposizioni e minoranze”. – ART. 69: deputati e senatori “hanno il dovere di partecipare ai lavori dell’Assemblea e delle Commissioni”. – ART.70: si elimina l’avverbio “collettivamente” quando si afferma che “la funzione legislativa è esercitata dalle due camere”. E’ una formalità ma è il primo passo necessario per superare il bicameralismo perfetto. – ART.72: cambia il bicameralismo: 1) i ddl riguardanti la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e le materie di cui all’art. 119 della Carta sono assegnati al Senato, gli altri alla Camera. 2) Per il varo di una legge basta il via libera della sola Camera cui è assegnata, ma l’altro ramo del Parlamento entro 15 giorni può ‘richiamare’ un testo per modificarlo (ha 30 giorni di tempo per farlo). Il testo modificato diventa legge se la Camera che l’ha deliberato per prima, con un ‘silenzio assenso’, non decide a sua volta di ‘richiamarlo’. 3) rimane il bicameralismo perfetto in materie come quella costituzionale ed elettorale, di bilanci e consuntivi e quando sia prevista una maggioranza speciale di approvazione. 4) Presso il Senato è istituita la commissione paritetica per le questioni regionali. 5) Il governo può chiedere una corsia preferenziale per un provvedimento che deve esser votato entro un termine determinato e se si sfora, il testo va approvato senza emendamenti. – ART.73: si modifica la promulgazione d’urgenza con il nuovo bicameralismo. Una legge può esser promulgata nei tempi stabiliti dal Parlamento. – ART.74: (modifica formale) ridefinisce i poteri di promulgazione del capo dello Stato con il nuovo bicameralismo. – ART.92: il presidente del Consiglio ha il potere di proporre la revoca dei ministri. Ora può proporne solo la nomina al Capo dello Stato. – ART. 94: è il presidente del Consiglio, e non il governo, che deve avere la fiducia delle due Camere. Prevista la mozione di sfiducia costruttiva: deve contenere la indicazione del nuovo Presidente del Consiglio e va approvata dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna delle due Camere. Se la fiducia viene negata, il presidente del Consiglio incaricato può chiedere lo scioglimento delle Camere o di una sola di esse a meno che il Parlamento in seduta comune, entro venti giorni dalla richiesta di scioglimento, indichi a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera il nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri. – ART. 126: si tratta di una modifica formale sui poteri di scioglimento del capo dello Stato degli enti locali che prevede la consultazione della commissione sulle Regioni.

 

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