I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Salerno, agli ordini del Maggiore Giuseppe Ambrosone, a Castel San Giorgio, hanno apposto i sigilli di sequestro ad una nota azienda del luogo specializzata nella lavorazione di banda stagnata per la produzione di imballaggi quali scatolame. L’attività di polizia giudiziaria eseguita dai Carabinieri e che ha portato al sequestro preventivo odierno in esecuzione del decreto del GIP del Tribunale di Nocera Inferiore, Giovanna Pacifico, è stata coordinata dal sostituto Procuratore Mafalda Daria Cioncada, della sezione reati ambientali della Procura Nocerina, guidata dal Procuratore Capo Amedeo Sessa. La Procura della Repubblica ha anche emesso informazione di garanzia a carico del precedente e dell’attuale legale rappresentante e gestore della società interessata per le violazioni emerse in ordine ai reati previsti dal D.L.vo n.152/2006 (codice dell’Ambiente). Difatti il legale rappresentante in carica della società industriale, ed il precedente, devono rispondere per la violazione in ordine al reato previsto dall’art.279 del D.L.vo n.152/2006 (codice dell’Ambiente) per avere, in particolare, effettuato o comunque consentito l’installazione e messa in esercizio di tre linee di produzione di scatolame in banda stagnata, producenti emissioni in atmosfera, in assenza della prescritta autorizzazione; inoltre, ai due rappresentanti d’impresa viene contestato di avere illecitamente gestito mediante attività di messa in riserva (o stoccaggio) rifiuti speciali quali “fanghi delle fosse settiche” e “imballaggi in legno”, di cui al codice CER 200304 e CER 150103, in violazione dell’art.256 del decreto legislativo 152/2006. Inoltre, dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri del N.O.E. presso la sede operativa della società è emerso anche lo scarico senza la prescritta autorizzazione delle acque reflue industriali derivanti dalla attività produttiva, scarico con recapito finale nel canale di bonifica. In ultimo, i Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico hanno rilevato la violazione penale ex art. 20 D.Lgs. 139/2006, per aver accertato che l’attività della società rientrava tra quelle per cui, ex punto 70 All.1 DPR 151/2011, era richiesta la verifica di conformità alla normativa antincendio, e pertanto l’azienda difettava delle certificazioni di legge essendo sprovvista del prescritto certificato di prevenzione incendi. Infine, il GIP ha poi proceduto alla nomina di un amministratore giudiziario anche al fine di impedire il totale arresto dello stabilimento e dell’attività d’impresa, con conseguenti ricadute negative sulla gestione economica della compagine e sui relativi livelli occupazionali, ma con il preciso compito di assicurarne la continuità operativa aziendale, salvo la rimozione delle irregolarità rilevate, immediatamente attivandosi per la cura di tutti gli adempimenti necessari a ricondurre a norma la condotta illecita, rimuovendo le irregolarità riscontrate, irregolarità che possono essere rimosse senza la necessità di arrestare il ciclo produttivo così da salvaguardare le redditività aziendale ed i corrispondenti livelli occupazionali.

 

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