Trentola Ducenta, ripartizione seggi in consiglio. Il caso Marcianise dà ragione a Griffo: rispettare il voto disgiunto

Testo unico degli enti locali vs Sentenza Consiglio di Stato. Dopo una durissima battaglia elettorale, in cui il sindaco uscente Michele Apicella ha battuto il rivale Michele Griffo per una manciata di voti, si apre un’altra partita, tutt’altro che secondaria, sulla ripartizione dei seggi del nuovo consiglio comunale. Un match che però si si gioca in campo giuridico. Le 6 liste collegate a Apicella infatti si sono fermate al 49,60% e quindi non hanno raggiunto il 50% + 1 delle preferenze necessarie per far scattare il premio di maggioranza del 60% come prevede il comma 10 dell’art. 73 del decreto legislativo 267/2000, più noto come Tuel. E poiché le liste pro-Griffo hanno incassato il 50,40% dei consensi si prefigura un civico consesso composto da 8 consiglieri di maggioranza e 8 di opposizione, in base all’assegnazione proporzionale delle poltrone attraverso il metodo d’Hondt.

Michele Apicella durante un comizio

ELIGENDO ASSEGNA AD APICELLA 10 CONSIGLIERI
In primo luogo va chiarito subito che non si verifica la cosiddetta “anatra zoppa”, ovvero una situazione in cui il sindaco eletto non ha i numeri in assise per governare. Anche la fascia tricolore ha diritto di voto nell’assemblea consiliare, per cui Apicella può contare su 9 voti su 16 in consiglio comunale. Seppur risicata il primo cittadino rieletto ha comunque la maggioranza numerica. I dubbi e le perplessità sono emersi quando sul portale web Eligendo del ministero dell’Interno è stata effettuata la ripartizione dei seggi. Il sito ha assegnato 10 posti alla coalizione di Apicella e soltanto 5 a quella di Griffo. Sul portale del Viminale è specificato che la percentuale è stata calcolata sul totale voti ai candidati sindaco e su totale di quelli espressi per le rispettive liste a loro collegati. Eligendo considera il totale di tutte le preferenze, senza considerare il differente risultato dovuto al voto disgiunto, e quindi assegna alle 6 liste di Griffo il 49,24% dei consensi. Un calcolo che consentirebbe ad Apicella di sfruttare ugualmente il premio di maggioranza del 60%, quindi di avere in assise il sostegno di 10 consiglieri.

La sede del Consiglio di Stato

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO
Il portale del ministero dell’Interno somma il totale voti ai candidati sindaco e quello totale di quelli espressi per le rispettive liste e cita in particolare la sentenza del Consiglio di Stato n. 3114/2022. Cosa dicono in buona sostanza i giudici amministrativi? Affermano che la governabilità prevale sulla ratio normativa del Tuel che consente agli elettori di votare per un candidato sindaco e per un candidato al consiglio collegato ad un altro aspirante primo cittadino (voto disgiunto). In pratica il Consiglio di Stato propende per scongiurare contesti politico-amministrativi contrassegnate dalla citata “anatra zoppa”. Ma, come già detto, nel caso di Trentola Ducenta il sindaco vincente non è in minoranza in assise e può governare la città con la maggioranza uscita dalle urne anche in base alla ripartizione effettuata sulla scorta del comma 10 dell’art. 73 del Tuel. In seconda istanza la sentenza n. 3114/2022 del Consiglio di Stato, rifacendosi a una precedente, la n. 3022 della quinta sezione del 2010 ha fondato il proprio ragionamento su tre argomenti: il primo letterale (il legislatore, quando ha inteso riferirsi ai soli voti di lista, ha usato l’espressione «cifra elettorale», mentre la locuzione «voti validi» indica la totalità dei voti); il secondo logico-sistematico (trattandosi di norma derogatoria al principio maggioritario, va interpretata restrittivamente); il terzo teleologico (occorre garantire la governabilità dell’ente locale).

L’ORIENTAMENTO GIURISPRUDENZIALE
Va però rimarcato che la sentenza n. 3114/2022 si contrappone a un orientamento giurisprudenziale ampio, coerente e cronologicamente distribuito su oltre un decennio, che esclude l’attribuzione del premio di maggioranza quando le liste collegate al candidato sindaco non eletto abbiano superato il 50% dei voti validi di lista. Infatti ci sono molte sentenze del Consiglio di Stato che sono in contrasto con la n. 3114/2022. Sull’argomento il Tar della Sicilia, con sentenza n. 1697 del 2022, ha affermato un principio di portata generale: “La governabilità, pur costituendo valore fondamentale desumibile dal criterio maggioritario, non è un criterio assoluto che consente di superare qualunque altro criterio di rappresentanza elettorale, sicché i punti di equilibrio individuati dalla normativa tra esigenze di governabilità e rappresentanza del voto non sono di per sé irragionevoli”.

IL CASO MARCIANISE DEL 2023
Restando in provincia di Caserta si ricorderà il caso di Marcianise, dove nel 2023 il ministero dell’Interno applicò il criterio proporzionale, riconoscendo implicitamente l’operatività della condizione ostativa, ovvero la situazione di “anatra zoppa” che si era creata all’indomani delle elezioni comunali. Invece a Trentola Ducenta il Viminale attribuisce, attraverso la piattaforma Eligendo, il premio di maggioranza del 60% dei seggi alle liste di Apicella nonostante il mancato raggiungimento del 50% dei voti, richiamando la sentenza n. 3114/2022 che nel 2023 aveva invece ignorato. Ma, sia chiaro, oltre a sollevare fondati dubbi di legittimità sotto il profilo dell’eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà dell’azione amministrativa, questa decisione non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice amministrativo, che è tenuto ad applicare la legge secondo la corretta interpretazione e non può essere condizionato da prassi ministeriali anche quando formalizzate in circolari interpretative, le quali sono prive di efficacia normativa e pienamente sindacabili in sede giurisdizionale. Insomma la ripartizione dei seggi in consiglio comunale non è affatto una partita chiusa. Non sono esclusi altri round prima dinanzi alla commissione elettorale provinciale e poi davanti al Tar della Campania.

Mario De Michele

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