”E’ evidente che il criterio prescelto” per il Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre ”e’ in contrasto con il disposto della legge” che impone ”di misurare in concreto l’ascolto maggiore o minore che le singole emittenti locali hanno realizzato sul territorio, attribuendo numeri piu’ bassi a quelle che hanno riscosso le maggiori preferenze degli utenti”, mentre non consente ”di utilizzare strumenti indiretti atti a falsare il dato oggettivo”. E’ una delle motivazioni – la principale – per la quale la III sezione ter, del Tribunale amministrativo del Lazio, presieduta da Giuseppe Daniele, ha accolto il ricorso proposto dalla Societa’ Italiana Televisioni, titolare del marchio ‘Canale 34 TeleNapoli‘. I giudici hanno annullato la parte della delibera con la quale l’Agcom ha emanato il Piano di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, indicando gli specifici criteri di attribuzione. Partendo dal fatto che l’Agcom prima di emettere il Piano di numerazione ”ha ritenuto opportuno – si legge nella sentenza – commissionare un’indagine di mercato inerente le abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali sul telecomando della televisione analogica e digitale terrestre” e creato una specifica graduatoria, il Tar ha ritenuto che ”sia le finalita’ per le quali dette graduatorie vengono compilate, sia gli elementi presi in considerazione per l’attribuzione dei punteggi, nulla hanno a che fare con il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, che possono ben prescindere dal fatturato triennale e dal numero dei giornalisti propri delle singole emittenti locali”.

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