La Consulta ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale di una norma, contenuta nel milleproroghe 2011, nota come ‘tassa sulle calamita”. A sollevare il caso davanti alla Corte Costituzionale erano state le regioni Liguria, Basilicata, Puglia, Marche, Abruzzo e Toscana. I giudici hanno ritenuto violati dalla norma impugnata diversi articoli della Costituzione. Le disposizioni in esame “regolano i rapporti finanziari tra Stato e Regioni in materia di protezione civile – si legge nella sentenza numero 22 depositata oggi – non con riferimento ad uno o piu’ specifici eventi calamitosi, o in relazione a situazioni gia’ esistenti e bisognose di urgente intervento normativo, ma in via generale e ordinamentale per tutti i casi futuri di possibili eventi calamitosi”.

Secondo la Corte, tali norme, inserite con emendamento al decreto, convertito in legge nel febbraio 2011, “sono del tutto estranee alla materia e alle finalita’” del milleproroghe, per cui violano l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione. Inoltre, si legge ancora nella sentenza, risulta violato anche l’articolo 119, quarto comma, della Carta Costituzionale “sotto il profilo del legame necessario tra le entrate delle Regioni e le funzioni delle stesse, poiche’ lo Stato, pur trattenendo per se’ le funzioni in materia di protezione civile, ne accolla i costi alle regioni stesse”. E ancora: “le norme censurate contraddicono la ratio del quinto comma dell’articolo 119 della Costituzione”, aggiunge la Consulta, poiche’ “impongono alle stesse regioni di destinare risorse aggiuntive per il funzionamento di organi e attivita’ statali. Infine, il punto in cui la norma prevede che il presidente della regione interessato e’ autorizzato a deliberare gli aumenti fiscali ivi previsti e’ in contrasto sia con l’articolo 23 della Costituzione, “in quanto viola la riserva di legge in materia tributaria”, sia con l’articolo 123 della Costituzione “poiche’ lede l’autonomia statutaria regionale nell’individuare con norma statale l’organo della regione titolare di determinate funzioni”.

 

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