GIOIA SANNITICA – Il comune di Gioia Sannitica ha perso al Tar sulla questione dell’antenna Ericson e ha presentato appello al consiglio di stato. Il provvedimento comunale di rifiuto ed il regolamento comunale sono illegittimi : in particolare perché il divieto di installare questo tipo di apparecchiature non può riguardare “intere ed estese porzioni del territorio” come prevede il regolamento adottato . E’ questo in sostanza il contenuto della sentenza del tribunale amministrativo. Andiamo con ordine.

La società Ericson ha presentato una richiesta per installare un impianto –stazione radio base nel territorio comunale .”Con provvedimento adottato in data 18 novembre 2011-si legge nella sentenza in forma semplificata della settima sezione- l’amministrazione comunale rigettava l’istanza di cui sopra per le seguenti ragioni: a) l’intervento ricade in una zona vincolata il cui regime prevedrebbe il divieto di realizzare infrastrutture di servizio a rete e comunque edifici di altezza superiori a ml 10, laddove l’antenna di cui si discute è pari a ml 34; b) la predetta amministrazione si è dotata di un piano comunale che vieterebbe l’installazione di siffatti impianti in aree come quella ove si vorrebbe realizzare l’intervento (l’art. 7 del suddetto piano prevede in particolare che “è fatto divieto assoluto di installare qualsiasi tipo di impianto nelle aree di Compatibilità zero e Compatibilità 1 definite dal piano di zonizzazione elettromagnetico del Comune ed a meno di 100 metri dai perimetri suddetti”. Dopo questa breve ricostruzione i giudici arrivano a definire la violazione riscontrata: “per giurisprudenza costante, la potestà assegnata al Comune dall’art. 8 della legge n. 36 del 2001 (legge quadro elettromagnetismo) di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi radioelettrici” non può trasformarsi in generalizzate “limitazioni alla localizzazione” degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale – quali quelle di cui all’art. 7 del citato regolamento comunale – in assenza di una plausibile ragione giustificativa (Cons. Stato, sez. III, 3 marzo 2010, n. 4280). In altre parole siffatta potestà non può giungere ad impedire di fatto l’installazione degli impianti stessi, con limitazioni e divieti generalizzati riferiti a zone territoriali omogenee o con la introduzione di distanze fisse, da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino (T.A.R. Sicilia Catania, sez. IV, 3 maggio 2008, n. 711): e ciò sia per la inammissibile finalità indirettamente “sanitaria” della misura, sia per l’avvenuta assimilazione normativa di tali impianti alle opere di urbanizzazione primaria, compatibili come tali con ogni destinazione di zona (Cons. Stato, sez. VI, 16 dicembre 2009, n. 8103”. Da qui l’accoglimento del ricorso della società ed il pagamento delle spese processuali a carico del comune che lamenta il mancato coinvolgimento di altri enti o istituzioni come regione e ministero dei beni culturali ed ambientali : “questa Amministrazione ritiene necessario provvedere a proporre appello in quanto numerosi rilievi sollevati non sono stati presi debitamente in considerazione dal TAR” recita il dispositivo dell’atto di giunta che incarica un avvocato per il ricorso di secondo grado al consiglio di stato.

 

Michele Martuscelli

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui