Nuova ordinanza sella regione Campania, la numero 71. Questi i contenuti che varranno su tutto il territorio regionale. Su tutto il territorio regionale, con decorrenza dal 9 settembre 2020 e fino al 24 settembre 2020, fatta salva l’adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza della rilevazione quotidiana dei dati epidemiologici della regione:
1.1. sono confermate le disposizioni di cui all’Ordinanza regionale n.66 dell’8 agosto 2020, concernenti l’obbligo di rilevare la temperatura corporea dei dipendenti ed utenti degli uffici pubblici ed aperti al pubblico e di impedire l’ingresso, contattando il Dipartimento di
prevenzione della ASL competente, laddove venga rilevata una temperatura superiore a 37,5 gradi cc.;
1.2. sono confermate – salvo quanto previsto al successivo punto 1.3 e salvo quanto disposto dall’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 – le disposizioni delle seguenti Ordinanze regionali, già prorogate dalla menzionata Ordinanza n.66 dell’8 agosto 2020, per
quanto vigenti alla data del 7 settembre 2020:
– Ordinanza regionale n. 62 del 15 luglio 2020, di aggiornamento delle Ordinanze nn. 48/2020, 50/2020, 51/2020, 52/2020, 56/2020, 59/2020, 61/2020; – Ordinanza regionale n.63 del 24 luglio 2020;
– Ordinanza regionale n.64 del 31 luglio 2020;
1.3. l’esercizio delle attività di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea, è conformato alle disposizioni e misure di cui all’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalita’ organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di
trasporto pubblico) al DPCM 7 agosto 2020, come sostituito dal DPCM 7 settembre 2020, con le seguenti, ulteriori prescrizioni:
-“resta confermato l’obbligo per i soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale (cd. mascherina) in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all’ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto, ferma l’osservanza delle ulteriori disposizioni vigenti per la prevenzione del rischio di contagi. Agli esercenti l’attività di trasporto, di linea e non di linea, è fatto obbligo di vietare l’ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare affollamenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri all’arrivo. Per quanto
riguarda il trasporto su ferro e gomma, la presente disposizione va applicata compatibilmente con la presenza di personale in servizio presso le stazioni e/o sui mezzi; eventuali passeggeri sprovvisti di mascherina devono essere sanzionati in conformità a quanto previsto al successivo punto 2 ed essere invitati a scendere immediatamente e comunque appena possibile dal mezzo, al fine di evitare ogni ulteriore rischio connesso alla permanenza a bordo in assenza di dispositivi di protezione. In caso di rifiuto, sarà disposto il blocco del bus o del treno e richiesto l’intervento delle Forze dell’ordine. I gestori sono tenuti ad adottare protocolli di sicurezza che tutelino il personale aziendale e gli utenti nelle operazioni di vendita e di verifica dei titoli di viaggio a bordo dei mezzi. Per la vendita, è ra

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui