Un lavoratore dipendente che si ammala e non riesce a farsi visitare lo stesso giorno dal medico di famiglia perché, banalmente e frequentemente, lo studio è pieno, l’agenda è impenetrabile e il primo buco libero è la mattina dopo, da oggi non perde più la copertura previdenziale per quella prima giornata di malattia. Lo stabilisce la circolare Inps numero 92, pubblicata il 4 settembre scorso, che aggiorna finalmente una regola scritta addirittura più di sessant’anni fa e confermata in vari passaggi successivi.
Certificato medico, cosa cambia
Fino alla settimana scorsa in pratica l’Inps ammetteva la retrodatazione di un solo giorno esclusivamente quando la visita era stata fatta a domicilio. Quindi, perché il lavoratore si potesse vedere riconosciuto anche il pagamento del primo giorno a casa dal lavoro, il medico doveva proprio fisicamente andare dal paziente, nel suo appartamento, e non il contrario. Se invece il lavoratore si era trascinato in qualche modo fino allo studio, magari proprio perché stava troppo male per aspettare la visita domiciliare del giorno dopo, quel primo giorno di malattia restava a tutti gli effetti scoperto. Incredibile, ma vero. Un cortocircuito kafkiano che, giustamente, negli anni ha creato parecchi contenziosi.
Con questo nuovo paradigma quella distinzione invece finalmente sparisce. Da adesso in poi – è già valido dal 4 settembre appunto – la tutela vale anche per chi si è recato fisicamente in ambulatorio. Restano però sempre le due condizioni classiche: il medico deve compilare nel certificato il campo “Dichiara di essere ammalato dal” indicando il giorno immediatamente precedente alla visita, e quel giorno non può essere un sabato, una domenica o una festività infrasettimanale. In quei casi, spiega l’Inps, il lavoratore avrebbe comunque potuto rivolgersi alla guardia medica, quella che oggi è stata ribattezzata continuità assistenziale. Per quanto riguarda la retroattività, nessuna novità: come già in passato, la retrodatazione riconosciuta è di un solo giorno. Se la data dichiarata dal medico è più indietro nel tempo, l’Inps non la considera valida ai fini della prestazione.
Perché l’Inps ha cambiato idea proprio adesso
Nel testo della circolare l’Istituto esplicita le ragioni di questo cambio di rotta con la fotografia plastica di un servizio sanitario che è stato totalmente deformato: sempre meno medici di famiglia sul territorio, carichi di lavoro da burnout, agende sempre più piene di compiti organizzativi oltre che clinici. Molti studi, ricorda l’Inps, hanno via via inserito sistemi di prenotazione proprio per evitare caos e attese infinite, il che però significa che se un lavoratore si sente male stamattina, potrebbe trovare posto domani, sempre se è fortunato.
Il nuovo contratto nazionale dei medici di medicina generale, siglato lo scorso gennaio, conferma peraltro che il medico chiamato per una visita domiciliare ha facoltà di presentarsi entro le 12 del giorno dopo, e solo se ritiene che la visita a casa sia davvero necessaria. È chiaro che in un contesto di questo tipo continuare a tutelare solo chi riesce a farsi visitare a domicilio avrebbe finito per penalizzare proprio i lavoratori che, per motivi organizzativi che non dipendono da loro, non riescono a conquistare il “passaggio a casa” del dottore.
Quali conseguenze per il lavoratore in malattia
Per il lavoratore a livello pratico questa novità non va a intaccare le procedure che conosciamo da sempre. Bisogna comunque farsi certificare fin dal primo giorno e comunicare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro secondo le modalità previste dal proprio contratto. Se viene richiesto, bisogna anche fornire il numero di protocollo del certificato, il cosiddetto Puc.
Quello che cambia invece è cosa succede quando la visita arriva con un giorno di ritardo rispetto ai primi sintomi. In quel caso, se il medico attesta correttamente la data di inizio della malattia nel certificato, quella prima giornata entra nel conteggio della carenza, delle percentuali di indennizzo e del periodo massimo assistibile, gli stessi parametri che finora dipendevano dal tipo di visita, domiciliare o ambulatoriale.
La regola vale anche per i certificati di continuazione e di ricaduta, non solo per il primo evento di malattia. Quindi l’Inps non stravolge l’impianto generale della norma, solo lo allarga, ribadendo che la malattia, ai fini della tutela previdenziale, decorre di norma dalla data di redazione del certificato.





